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Infortuni in palestra: responsabilità del gestore e del personal trainer

  • Immagine del redattore: Fabio Micali
    Fabio Micali
  • 9 set
  • Tempo di lettura: 4 min

Chi frequenta le palestre per svolgere attivita' sportiva, è consapevole che nonostante una corretta pratica, è molto facile incorrere in un infortunio. Varie, infatti, possono essere le cause: si pensi ad un attrezzo difettoso che cede durante l’utilizzo, oppure ad una caduta sul tapis roulant, magari per distrazione o per un malfunzionamento del macchinario. Una delle principali domande che si pone chi si allena in palestra attiene alla responsabilità del gestore per l’infortunio subito ed alla possibilità di ottenere un risarcimento. Quando la palestra può essere responsabile. 

Il fondamento giuridico della responsabilità del centro sportivo si rinviene nell’art. 2051 del c.c., secondo cui il custode di un bene è responsabile dei danni che questo può causare, salvo che non sia in grado di dimostrare che si è trattato di un caso fortuito. La norma disciplina un’ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui l’utente che lamenta il danno non deve provare la negligenza del gestore, essendo sufficiente dimostrare il nesso causale tra l’incidente e l’attrezzatura o l’ambiente della palestra. La nozione di “cosa in custodia”, di cui all’art. 2051 c.c., è piuttosto ampia e non si limita ai soli macchinari, ma comprende ogni oggetto che il cliente utilizza durante l’attività sportiva. Solo eventi imprevedibili e straordinari – come il comportamento totalmente anomalo dell’utente – possono esonerare la palestra dalla responsabilità.

Incidenti causati da altri utenti: la situazione cambia qualora la causa dell’infortunio sia la condotta di un altro cliente della palestra, per esempio un peso lasciato cadere in modo imprudente. In questi casi, la responsabilità principale ricade su chi ha provocato il danno, ai sensi dell’art. 2043 del c.c.. Ad ogni modo, se il verificarsi del danno è stato favorito da carenze organizzative o mancanza di vigilanza – ad esempio corsi troppo affollati o regole di sicurezza inadeguate – anche il centro può essere chiamato a risponderne.

Il ruolo di istruttori e personal trainer: l’art. 2049 del c.c. estende la responsabilità della palestra, ai danni provocati dal personale assunto e retribuito; il titolare della palestra, dunque, risponde anche degli errori commessi nell’esercizio delle mansioni da parte di istruttori e dipendenti della propria palestra. Particolarmente rilevante in sala è il ruolo dell’istruttore. Quest’ultimo, infatti, oltre a fornire consigli e suggerimenti su come svolgere i vari esercizi, è altresì gravato da un obbligo di controllo sull’uso corretto degli attrezzi e sulla sicurezza dell’ambiente. La giurisprudenza sottolinea che errori od omissioni nella vigilanza rendono il gestore responsabile, in base alla disciplina di cui all’art. 2049 c.c. L’obbligo di vigilanza dell’istruttore permane anche nei corsi collettivi, sebbene in questi casi sia impensabile ipotizzare un controllo totale su ogni utente. In ogni caso, l’istruttore deve predisporre misure di sicurezza adeguate, tra cui un corretto posizionamento degli attrezzi, istruzioni chiare, e la sospensione dell’attività in presenza di pericoli. Diverso è il caso del personal trainer. Quest’ultimo, infatti, generalmente assiste un singolo utente durante tutto il corso dell’allenamento, motivo per cui la sorveglianza è più diretta e l’istruttore deve garantire sicurezza e correttezza nell’esecuzione degli esercizi. Nel caso in cui un personal trainer stipuli un contratto di consulenza libero professionale con il proprio cliente, quest'ultimo potrà agire principalmente nei riguardi del proprio personal trainer; solo in questo caso, la responsabilità della palestra potrà definirsi residuale e limitarsi ai casi definiti di "culpa in vigilando", ovvero di eventuale omessa vigilanza sull'attività svolta dal personal trainer all'interno dei locali del centro sportivo.

Le liberatorie e i limiti di esonero: 

spesso, all’atto dell’iscrizione, agli utenti si richiede di firmare una liberatoria, grazie alla quale la palestra è esonerata da ogni responsabilità. Tuttavia, secondo l’art. 1229 del c.c., non è possibile escludere la responsabilità per dolo o colpa grave. Quindi, la liberatoria può proteggere la palestra o il personal trainer solo in caso di colpa lieve, mentre risulta inefficace se il danno deriva da strutture fatiscenti o maltenute, attrezzi difettosi o mancata sicurezza. 

Prove necessarie per ottenere il risarcimento: il cliente deve dimostrare il nesso tra danno e responsabilità del centro. Come prove il danneggiato può esibire referti medici, foto del luogo dell’incidente, testimonianze di altri utenti e del personale, così come le necessarie comunicazioni inviate al centro dopo l’evento contestato. Inoltre, è bene tenere a mente che, in caso di concorso di colpa da parte dell’allievo, il risarcimento può essere ridotto proporzionalmente, secondo quanto previsto dall’art. 1227 del c.c.. 

Assicurazione e modalità di risarcimento: 

Una prassi comune, per molti centri, consiste nello stipulare polizze sulla Responsabilità Civile per tutelarsi. 

Secondo quanto previsto dall’art. 1917 del Codice Civile, l’utente deve comunque rivolgersi al centro sportivo, il quale attiverà la copertura assicurativa nei limiti previsti dal contratto. L’assicurazione, infatti, protegge l’assicurato, ma non conferisce un diritto di azione diretta all’utente, salvo casi specifici previsti dalla legge.

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno: il termine per richiedere il ristoro dei danni subiti è di 5 anni dalla data dell’infortunio (art. 2947 del c.c.). La prescrizione può essere interrotta tramite atti formali, come lettera di diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che interrompono il decorso del termine e permettono di ripartire con il termine quinquennale dal giorno dell'effettiva ricezione della diffida da parte del destinatario.


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